Modulistica

Carta di identità cartacea

L’Ufficio Anagrafe rilascia solo la Carta di Identità Elettronica (CIE), che sostituisce il tradizionale modello cartaceo.

La carta d’identità nel vecchio formato cartaceo può essere rilasciata solo nei seguenti casi:

1 -viaggio programmato nei giorni immediatamente successivi;

2 -cittadino iscritto all’AIRE

Il documento cartaceo verrà rilasciato esclusivamente in casi di urgenza dimostrata documentalmente.

La carta d’identità può essere chiesta al comune di residenza.

Per gravi motivi può essere rilasciata anche ai non residenti, previa nulla osta del comune di iscrizione anagrafica. Il nulla osta viene chiesto d’ ufficio su istanza del privato.

La carta d’identità può anche essere valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione europea e in altri con i quali sono stati stipulati accordi.

La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Al fine di favorire l’accesso ai servizi in rete della PA, Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica", possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza

Il documento può essere rilasciato anche ai neonati e ha la seguente validità:

  • Tre anni se è rilasciata ai minori di anni tre;
  • Cinque anni se è rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;
  • Dieci anni per i maggiori di età (le vecchie carte a validità cinque anni, ancora non scadute, possono essere prorogate oppure completamente sostituite con un nuovo documento con validità di 10 anni - rivolgersi in anagrafe);
  • Tre anni per i richiedenti protezione internazionale.

Ai cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’A.I.R.E., la carta d’identità può essere rilasciata anche dal Consolato italiano, previa compilazione di apposito modulo.

Prima del rilascio l’ufficio consolare chiederà al Comune di iscrizione A.I.R.E. il prescritto nulla osta.

Cosa serve per rinnovare la carta di identità cartacea:

  • prendere un appuntamento contattando l’ufficio anagrafe al numero di telefono 079/38.88.011 - 079/38.88.012 oppure via mail all’indirizzo demografici@comune.tissi.ss.it;
  • compilare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per richiesta in deroga di carta di identità cartacea allegando la documentazione probatoria dell’urgenza;

Il giorno dell’appuntamento consegnare all’ufficio anagrafe:

  • la precedente carta d’identità, per chi ne ha avuta una, anche se scaduta;
  • 3 fotografie recenti (degli ultimi sei mesi) e identiche in formato tessera su carta fotografica e stampate con soluzioni fotografiche indelebili (la Polizia Scientifica ritiene non utilizzabili, perché facilmente alterabili, quelle stampate con la stampante del PC di casa), con sfondo chiaro e a capo scoperto;
  • l’originale della denuncia presentata all’autorità di polizia in caso di furto o smarrimento della precedente carta d’identità;
  • per i minorenni l’assenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, se il documento si richiede valido per l’espatrio;
  • dichiarazione di inesistenza degli impedimenti previsti dalla legge se il documento viene richiesto valido per l’espatrio (da compilare in ufficio);
  • pagare il costo di 5,42 euro (5,16 euro diritto fisso + 0,26 diritti di segreteria) in contanti presso l’ufficio anagrafe (a breve sarà possibile effettuare il pagamento direttamente dal sito del comune di Tissi con sistema PagoPA).

 

Quando: In qualsiasi momento. Il rinnovo può essere chiesto centottanta giorni prima della scadenza del documento.

Dove: Il documento è rilasciato dall’ufficio anagrafe del proprio comune di residenza contestualmente alla richiesta.

Note per l’espatrio

La carta d’identità può essere documento valido ai fini dell’espatrio, di norma in tutti i paesi dell’UE e in alcuni paesi confinanti non aderenti all’UE, o comunque che hanno intense relazioni diplomatiche con il nostro paese.

Consigliamo però, prima di partire, di informarsi presso il posto più vicino della Polizia di frontiera o presso il consolato italiano nel luogo di destinazione (vedi www.esteri.it ). La Polizia di Stato tiene aggiornato l’elenco degli stati in cui è possibile espatriare in un file scaricabile da questa pagina web:  (http://www.poliziadistato.it/articolo/category/1087/).

Perché la carta d’identità sia valida per l’espatrio:

  • Non deve avere inibizioni all’espatrio (apposte sul retro);
  • Deve essere valida
  • Per il minore di anni quattordici l’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Per comprovare la titolarità della responsabilità genitoriale sul minore è oggi possibile chiedere che venga apposta sul retro del documento, l’indicazione della paternità e maternità.
  • Se il minore non è accompagnato da un genitore è necessario, un documento rilasciato dalla questura con indicato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. Dal 2014 il documento, che si chiama: “Attestazione di dichiarazione di accompagnamento“ ha una forma tipica su modulo ministeriale e viene rilasciato a seguito di apposita istanza/dichiarazione presentata su modulo ministeriale.

Non possono ottenere la carta d’identità valida per l’espatrio:

  1. coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita o, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare
  2. il genitore che, avendo prole minore, non abbia l’assenso dell’altro genitore o, in assenza ottenga l’autorizzazione del giudice tutelare. L’assenso o l’autorizzazione non sono necessari quando il richiedente la carta d’identità sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio
  3. coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un’ammenda, salvo per questi ultimi il nulla-osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto
  4. coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.